Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità
- SCOPO
La presente procedura è finalizzata a fornire indicazioni per la presentazione delle segnalazioni per violazioni di specifiche normative nazionali e dell’Unione Europea - ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 24/2023 – che recepisce la Direttiva Europea nr. 1937/2019- sulla loro corretta gestione nella Eco.Lan. S.p.A. (di seguito Eco.Lan).
La normativa di cui sopra si applica alle Società in house, anche se quotate, e agli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 20162016,n.50, ai concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.
La presente procedura si applica alle segnalazioni effettuate da uno dei soggetti di seguito
indicati (di seguito, “whistleblower” o “segnalante”):
Chi è il Whistleblower Eco.Lan. S.p.A.: la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile (di seguito persona segnalante) violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.
Chi può segnalare: sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di Eco.Lan., in qualità di:
- dipendenti pubblici (ossia tutto il personale – anche con qualifica dirigenziale – tecnico, tecnico-amministrativo, operativo e dipendente della Società
; - lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Eco.Lan.;
- collaboratori che forniscono beni e servizi o che svolgono la propria attività lavorativa presso
Eco.Lan.;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Eco.Lan.;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Eco.Lan.;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza,
anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Eco.Lan..
Quando si può segnalare:
- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni
sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).
Cosa si può segnalare:
comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Eco.Lan. e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Eco.Lan.;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell’Unione europea relativa ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti
dell’Unione.
La segnalazione può avere ad oggetto anche:
- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.
Cosa non si può segnalare:
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra segnalante e un altro lavoratore);
- violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto, in quanto già garantiscono apposite procedure di segnalazione (ovvero discipline speciali che regolano il whistleblowing in specifici settori).
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio). Non sono altresì ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività degli uffici.
Elementi necessari della segnalazione.
E’ necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la
valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e a gestire le segnalazioni.
E’ necessario in particolare che risultino chiare:
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
E’ utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di
segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Come si può segnalare:
attraverso il canale interno, il canale esterno (gestito da ANAC), le divulgazioni pubbliche, la
denuncia all’Autorità giurisdizionale (giudiziaria o contabile), descritte nel seguito.
Le misure di protezione:
- La Tutela della riservatezza: vi è divieto di rivelare l’identità del segnalante, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse dal RPC o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l’eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità.
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e al diritto di accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 33/2013.
Il divieto suddetto si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante. L’identità del segnalante è tutelata anche nel procedimento penale, contabile e disciplinare fino al termine indicato nel D.Lgs. n. 24/2023. E’ tutelata anche l’identità del facilitatore, del segnalato (c.d. persona coinvolta) e della/e persona/e menzionata/e nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
- La Protezione dalle ritorsioni: è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Per ritorsione si intende «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo
tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».
La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all’ANAC. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 24. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.
- Le Limitazioni di responsabilità: non è punibile la persona che rileva o diffonde informazioni sulle violazioni
- coperte dall’obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.
Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni responsabilità anche di natura civile o amministrativa.
- Le Misure di sostegno: consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. L’ANAC gestisce l’elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono al segnalante misure di sostegno.
- Non è possibile la rinuncia o la transazione dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal D.lgs. n. 24, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all’art. 2113, comma 4, del codice civile (giudiziarie, amministrative sindacali).
Perdita delle tutele: le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
A chi si applicano le misure di protezione:
- alla persona segnalante;
- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante
all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Trattamento dati personali e diritti dell’interessato: la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell’ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare i diritti che il Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali “GDPR” riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all’oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Ciò in quanto dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante. In tali casi, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi i suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest’ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.
In relazione al campo di applicazione e scopo della presente procedura si individuano le seguenti responsabilità:
-
- Whistleblower: il soggetto che, ai fini delle segnalazioni, si attiene alla presente procedura ed a quanto indicato nella informativa di riferimento.
- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC): è il soggetto preposto alla gestione del canale di segnalazione interna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento (D. Lgs. n. 24 del 2023, in particolare artt. 4 – 5) e dalla presente procedura.
- Organismo di Vigilanza (ODV): è il soggetto deputato a mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante, a dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute ed a fornire riscontro alla segnalazione nel rispetto dei termini indicati dall’art. 5 del D. Lgs. n. 24 del 2023, quando la segnalazione attenga condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 o violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Eco.Lan.
- MODALITA’ OPERATIVE
Canale di segnalazione interno: il canale interno è prioritario rispetto a quello esterno. Le segnalazioni interne possono essere effettuate:
- in forma scritta, mediante piattaforma informatica;
- in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto.
A chi si può segnalare: al Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPC), il
quale trasmette all’ODV le segnalazioni di competenza di quest’ultimo.
All’indirizzo https://ecolanspa.segnalazioni.net/ è riportato il nominativo del RPC.
Segnalazioni scritte
Le segnalazioni in forma scritta sono presentate tramite la piattaforma informatica “whistleblowing” accessibile dal sito istituzionale alla pagina Amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione, cliccando al link :
https://ecolanspa.segnalazioni.net/
La piattaforma utilizza strumenti di crittografia che consentono l’identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l’attribuzione di un codice univoco. Il segnalante deve conservare tale codice e utilizzarlo, nei giorni successivi alla segnalazione, per accedere alla piattaforma e verificare se vi sia stato un riscontro da parte del RPC o siano stati richiesti ulteriori elementi ad integrazione della segnalazione. In caso di smarrimento del codice, il segnalante non può effettuare l’accesso alla segnalazione e il codice non può essere replicato. La piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di violazioni sopra descritte, nonché al RPC, che riceve tali segnalazioni, ovvero all’ODV per le segnalazioni di sua competenza di comunicare in forma riservata con il segnalante. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma informatica, il segnalante inserisce le informazioni preliminari e successivamente la descrizione del fatto. Tutti i dati, compresi i dati identificativi del segnalante, sono trattati con la necessaria riservatezza dal RPC e dall’ODV per le segnalazioni di sua competenza esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni di legge.
L’inserimento dei dati personali, quali nome, cognome, numero di telefono, e-mail e posizione lavorativa, non è obbligatorio e può avvenire anche in fase successiva, riprendendo la segnalazione attraverso il codice assegnato al termine della registrazione. Viene rivolta al segnalante la domanda se vuole fornire dati identificativi. Solo se risponde sì, i campi nome e cognome diventano obbligatori. Non sarà possibile applicare le misure di protezione prima descritte nel caso sia impossibile individuare chi debba esserne destinatario.
Segnalazioni vocali
La segnalazione vocale può essere presentata tramite la piattaforma informatica “whistleblowing” accessibile dal sito istituzionale cliccando al link : https://ecolanspa.segnalazioni.net/
La segnalazione vocale consente al segnalante di compilare campi limitati e di fornire le informazioni tramite messaggio vocale. La voce del segnalante sarà irriconoscibile grazie ad un sistema integrato di distorsione vocale.
Il segnalante può seguire lo stato di lavorazione della segnalazione, integrarla e rispondere ad eventuali richieste del Responsabile attraverso l’area messaggi integrata.
Segnalazioni orali
Le segnalazioni orali sono effettuate, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con l’RPC ovvero con l’ODV per le segnalazioni di sua competenza, fissato entro un termine ragionevole.
In tal caso saranno concordati i tempi, i luoghi e le modalità. Il colloquio potrà avere durata massima di 1 ora e la dinamica di interazione sarà sotto forma di domande del RPC ovvero dell’ODV per le segnalazioni di sua competenza, e risposte del segnalante. Al termine dell’incontro sarà sottoscritto il verbale della segnalazione, che viene custodito dal RPC i ovvero dall’ODV per le segnalazioni di sua competenza, con modalità riservata e con l’applicazione di idonee misure di sicurezza.
Tramite la segnalazione orale, la tutela della identità personale del segnalante può risultare in concreto più debole a causa della sua stessa natura, che impone la presenza fisica del
segnalante presso i locali di Eco.Lan. La segnalazione scritta mediante piattaforma è suggerita in via prioritaria.
Ruolo del RPC e dell’ODV nella gestione delle segnalazioni interne
L’RPC e l’ODV (per le segnalazioni di sua competenza, che gli vengono trasmesse dall’RPC) gestiscono il canale di segnalazione, garantendo la riservatezza dell’identità della persona segnalante, del facilitatore (colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione operante all’interno del medesimo contesto lavorativo, se individuato), della persona coinvolta (persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata), nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
In caso di utilizzo della piattaforma informatica, in cima al questionario compare, accanto alla data di segnalazione e di aggiornamento, la data di scadenza che l’RPC e l’ODV per le segnalazioni di sua competenza hanno la possibilità di posticipare sulla singola segnalazione anche fino a 5 anni ma solo nei casi in cui sia necessario conservare i dati. L’RPC e l’ODV (per le segnalazioni di sua competenza) svolgono le attività istruttorie interne di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute - effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati - tese ad accertare la sussistenza o meno del fumus di fondatezza della segnalazione. Valutata l’ammissibilità della segnalazione, l’RPC ovvero l’ODV (per le segnalazioni di sua competenza) avviano l’istruttoria interna sulle violazioni segnalate.
All’RPC e all’ODV (per le segnalazioni di sua competenza) non spetta svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da Eco.Lan., oggetto di segnalazione.
Svolgimento dell’istruttoria
L’RPC o l’ODV (per le segnalazioni di sua competenza) procede ad una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l’ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.
Una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione, l’ RPC o l’ODV (per le segnalazioni di sua competenza) avvia l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. In particolare: l’ RPC o l’ODV (per le segnalazioni di sua competenza), in caso di ricevimento di una segnalazione non adeguatamente circostanziata, può avviare - tramite il canale a tanto dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto - un dialogo con il segnalante chiedendo chiarimenti, documenti e ulteriori informazioni; può inoltre acquisire atti e documenti dagli altri uffici della Società nonché avvalersi della collaborazione degli stessi. L’RPC o l’ODV (per le segnalazioni di sua competenza), qualora necessario, può coinvolgere terze persone tramite audizioni o altre richieste avendo sempre cura di tutelare la riservatezza del segnalante e del segnalato.
A seguito dell’attività svolta, qualora l’RPC o l’ODV (per le segnalazioni di sua competenza) ravvisi elementi di manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o accerti un contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti o segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, l’RPC o l’ODV (per le segnalazioni di sua competenza) dà alla persona segnalante un termine di 15 giorni per l’integrazione documentale e, in caso di mancata risposta entro il termine suddetto, dispone l’archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione.
Qualora l’RPC o l’ODV (per le segnalazioni di sua competenza) ravvisi, invece, il fumus di fondatezza della segnalazione, si rivolgerà immediatamente all’organo direttivo, e se necessario anche alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti, trasmettendo una relazione con le risultanze delle sue attività istruttorie, allegando la documentazione ritenuta necessaria, avendo cura, anche in questo caso, di tutelare la riservatezza del segnalante.
Dal momento della trasmissione della relazione i riceventi diventano titolari del trattamento dei dati.
Raccolta del consenso del segnalante
Senza il consenso espresso del segnalante vi è divieto di rivelare l’identità dello stesso a persone diverse dal RPC o dall’ODV (per le segnalazioni di sua competenza) o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l’eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità. L’acquisizione del consenso avviene attraverso apposita richiesta motivata del RPC o dell’ODV (per le segnalazioni di sua competenza) formulata all’interno della piattaforma informatica nel campo generico di dialogo con il segnalante e, in caso di segnalazione orale, nel verbale redatto dal RPC o dall’ODV (per le segnalazioni di sua competenza) in occasione dell’incontro.
Termini procedurali
Per il tramite della piattaforma informatica, l’RPC rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.
L’ RPC o l’ODV (per le segnalazioni di sua competenza), in caso sia di segnalazione scritta che orale, fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, nonché – in caso di richiesta di integrazioni, entro 3 mesi dal ricevimento delle integrazioni medesime.
Trattamento delle segnalazioni anonime
Sono segnalazioni anonime quelle da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante. Le stesse sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate, e il segnalante non potrà beneficiare delle misure di protezione disposta dal d.lgs. n. 24/2023. Nel caso quindi pervengano segnalazioni anonime per il tramite della piattaforma informatica, qualora le stesse contengano elementi che le rendano circostanziate e/o relative a fatti di particolare rilevanza e gravità, l’RPC o l’ODV (per le segnalazioni di sua competenza) potrà richiedere tramite lo stesso canale al segnalante ulteriori elementi per consentire un maggiore approfondimento dando un termine di 15 giorni. In ogni caso l’RPC o l’ODV (per le segnalazioni di sua competenza) potrà decidere se trasmettere la segnalazione al Direttore generale e/o alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti. Le segnalazioni anonime ricevute sono conservate non oltre
cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima. Se il segnalante disvela successivamente la propria identità, vi è obbligo di applicare le misure di protezione disposte dal d.lgs. n. 24.
Canale di segnalazione esterno
Le segnalazioni esterne sono quelle rivolte all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
mediante i seguenti canali:
- piattaforma informatica;
- segnalazioni orali;
- incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, garantendo la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, perché non è stata trattata entro un termine ragionevole oppure non è stata intrapresa un’azione per affrontare la violazione;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Piattaforma informatica
La piattaforma informatica utilizza un protocollo di crittografia che garantisce sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione, attraverso la quale i dati del segnalante vengono segregati in una sezione dedicata della piattaforma, inaccessibile anche all’ufficio
istruttore di ANAC (Ufficio UWHIB). Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, l’utente inserisce nella Sezione “Identità” le informazioni che lo identificano in modo univoco. A tale riguardo, al fine di garantire la massima riservatezza dell’identità del segnalante, l’ANAC prevede la figura del Custode delle identità che, su esplicita e motivata richiesta del Dirigente dell’UWHIB, consente di accedere all’identità del segnalante. L’identità del segnalante non è nota al custode, il quale, quindi, non è coinvolto nel trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione. Per le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle sopra menzionate, l’ANAC garantisce comunque la riservatezza mediante l’acquisizione al protocollo, in apposito registro riservato.
Procedura:
- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se
necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.
Per le procedure di dettaglio relative alla gestione delle segnalazioni esterne si rinvia alle apposite linee guida ANAC pubblicate su https://www.anticorruzione.it/.
Divulgazione pubblica
La divulgazione pubblica è lo strumento per rendere di pubblico dominio l’informazione sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado
di raggiungere un numero elevato di persone (social network e nuovi canali di comunicazione quali facebook, twitter, youtube, instagram).
Il segnalante beneficia della protezione prevista dal D.lgs. n. 24/2023 se ricorre una delle seguenti condizioni:
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower e prima riportate. Laddove pubblichi invece violazioni utilizzando ad es. uno pseudonimo che non consente l’identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell’identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.
Per maggiori dettagli si rinvia alle apposite linee guida ANAC pubblicate su https://www.anticorruzione.it/.
Denuncia all’Autorità giurisdizionale
Il soggetto tutelato si può rivolgere alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
Qualora la persona segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o
esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall’obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. Le stesse misure sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dalle Autorità giurisdizionali cui è sporta denuncia.
Iter di approvazione e pubblicazione delle procedure
La presente procedura è adottata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del RPC, e pubblicata al link:
https://ecolanspa.segnalazioni.net/
Viene altresì esposta nelle bacheche delle diverse strutture aziendali.
L’informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti è pubblicata
all’indirizzo: https://ecolanspa.segnalazioni.net/